
Videosorveglianza
L’utilizzo della videosorveglianza in ambito lavorativo è vietato , a meno che non venga effettuato ai fini di tutela del patrimonio aziendale o tutela del lavoratore.
Con il termine videosorveglianza si intende l’attività del vigilare – generalmente un luogo o comunque un bene a distanza, tramite l’utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini. La normativa vigente sancisce che gli impianti installati a tale scopo, e senza che sia stato eseguito un controllo sulla privacy, sono illegali costituendo fattispecie tipica di reato. La materia, trattata sovente con leggerezza, ha portata notevole per le differenti sfaccettature e l’utilizzo inconsapevole delle informazioni desunte dalle immagini raccolte.
Per tutti i soggetti obbligati che si avvalgono della mia consulenza predispongo:
- il M.O.V., Manuale Operativo di Videosorveglianza, documento unico contenente l’Istanza da presentare presso la Direzione Territoriale del Lavoro Competente,
- Relazione Tecnica sul funzionamento e gestione,
- Informative,
- nomina per l’incaricato al trattamento delle immagini ed al Responsabile esterno,
- Valutazione di impatto contenente tutti gli accorgimenti tecnico-organizzativi necessari affinchè il trattamento non arrechi pregiudizio per gli interessati.
Gli impianti di videosorveglianza devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità, quindi ammesso soltanto per il trattamento dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita.
Per impianti già posti in essere, un adeguato percorso tecnico documentale consente in molti casi la loro messa a norma, sempre previa analisi della situazione esistente, logistica e documentale.
Le stesse installazioni a tutela di privati o condomini devono rispettare un iter di adempimenti necessari previsti e richiesti in maniera rigorosa dalla legislazione vigente.
In tutti i casi di Verifica di Conformità, verrà rilasciata apposita relazione sulla risultanza della stessa.